Gli assets immateriali e il valore delle imprese del futuro
Tu, imprenditore, manager: quanti asset immateriali stai producendo, proteggendo, valorizzando?
Le trasformazioni profonde che interessano le economie avanzate da oltre quarant’anni hanno ridefinito il concetto stesso di valore economico. L’uscita progressiva dalla logica fordista e l’affermazione della società digitale impongono una revisione delle categorie con cui si misura la ricchezza di una nazione, la forza di un’impresa, la capacità di un sistema produttivo di generare benessere durevole. In questa transizione, sempre più evidenti diventano i limiti delle metriche legate ai soli asset materiali, e parallelamente cresce la consapevolezza che il cuore della competitività oggi risiede nella capacità di produrre, proteggere e valorizzare asset immateriali. Conoscenza, competenze, proprietà intellettuale, relazioni, reputazione, codice software, brand, dati, sono diventati gli elementi centrali nel determinare la posizione di mercato e la resilienza di un’impresa.
Dal rischio sistemico alla forza sistemica: antifragilità e vantaggio competitivo
Nel panorama economico attuale, caratterizzato da interconnessioni complesse e turbolenze frequenti, la capacità di un’azienda di trasformare il rischio sistemicoin forza sistemica può costituire un nuovo e formidabile vantaggio competitivo. Il rischio sistemico è quella minaccia diffusa, spesso imprevedibile, che colpisce interi settori o mercati – si pensi a crisi finanziarie globali, pandemie, rivoluzioni tecnologiche dirompenti. Di fronte a tali eventi, molte imprese subiscono danni gravi o collassi. Altre invece riescono non solo a sopravvivere, ma a riorganizzarsi e prosperare là dove i concorrenti vacillano. Queste imprese antifragili ottengono, come conseguenza, un vantaggio rispetto ai rivali: guadagnano quote di mercato, attraggono talenti e capitali liberati dalla ritirata altrui, definiscono nuovi standard nell’industria. Diventano più forti proprio perché hanno saputo sfruttare – e non solo subire – il rischio sistemico.
Decentralizzare per rafforzare: antifragilità e architettura organizzativa
Un principio cardine per costruire imprese antifragili è la decentralizzazionedella struttura organizzativa. Nelle organizzazioni tradizionali fortemente centralizzate, le decisioni e le informazioni risiedono ai livelli alti della gerarchia. Ciò può creare colli di bottiglia e lentezza di risposta quando si verificano eventi imprevisti. Al contrario, un’architettura decentralizzata distribuisce autorità e risorse su più nodi (team, divisioni, filiali) che godono di una certa autonomia. Questo approccio “diffuso” aumenta la resilienza e può contribuire all’antifragilità: ogni unità locale è in grado di adattarsi rapidamente al proprio contesto e, se una parte dell’organizzazione viene colpita da una crisi, le altre possono continuare a operare limitando l’impatto complessivo. In altri termini, decentralizzare significa rafforzare l’organizzazione riducendo la dipendenza da un unico centro nevralgico.
Automazione dei servizi legali nei paesi OCSE: AI, mercato e occupazione
L’intelligenza artificiale generativa sta iniziando a trasformare profondamente il settore dei servizi legali nei paesi OCSE, inaugurando un’era di automazione delle attività ripetitive svolte da avvocati e personale di studio. Secondo una ricerca di LexisNexis, l’82% degli avvocati nel Regno Unito ha già iniziato a utilizzare strumenti di IA generativa o prevede di farlo a breve. Questo trend, che rispecchia anche la situazione negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, indica che in pochi anni gran parte dei compiti di base – come la ricerca giurisprudenziale, l’analisi preliminare di documenti e la stesura di bozze contrattuali standard – sarà affidata a piattaforme di intelligenza artificiale specializzate.
Sviluppo Congiunto di Beni Immateriali: Profili Fiscali e Deducibilità dei Costi
Nel contesto dell'innovazione e della ricerca, sempre più frequentemente le imprese scelgono di collaborare nello sviluppo congiunto di beni immateriali, unendo competenze, risorse e capacità finanziarie per raggiungere obiettivi che singolarmente sarebbero più difficili o impossibili da conseguire. Queste collaborazioni possono assumere diverse forme, dalla semplice partnership progettuale alla costituzione di entità comuni, e coinvolgono lo sviluppo di brevetti, marchi, know-how o software condivisi. Dal punto di vista fiscale, tali accordi sollevano questioni rilevanti circa la deducibilità dei costi sostenuti dalle singole imprese partecipanti. L'impianto normativo italiano non contiene disposizioni specifiche dedicate allo sviluppo congiunto di beni immateriali, ma si basa sui principi generali di inerenza, competenza e congruità previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Per le imprese che intraprendono questi percorsi collaborativi, è fondamentale strutturare correttamente gli accordi e la documentazione di supporto per garantire la piena deducibilità dei costi sostenuti, evitando contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria che potrebbero compromettere i vantaggi economici dell'iniziativa congiunta.
Il Transfer Pricing dei Beni Immateriali nei Gruppi Multinazionali
Le operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, in particolare quelle che coinvolgono beni immateriali come marchi, brevetti, know-how e software, sono oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità fiscali di tutto il mondo. Nell'ordinamento italiano, la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) trova il suo fondamento nell'art. 110, comma 7, del TUIR, che stabilisce un principio fondamentale: i componenti di reddito derivanti da transazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo devono essere determinati in base al principio di libera concorrenza. Questo significa che i prezzi applicati tra società consociate internazionali devono riflettere quelli che sarebbero stati concordati tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di mercato. La ratio di questa norma è evitare che, attraverso la manipolazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo, si possano trasferire utili verso giurisdizioni fiscalmente più favorevoli, erodendo la base imponibile nazionale.