Eleatiche

Eleatiche

Share this post

Eleatiche
Eleatiche
Il Transfer Pricing dei Beni Immateriali nei Gruppi Multinazionali

Il Transfer Pricing dei Beni Immateriali nei Gruppi Multinazionali

apr 30, 2025
∙ A pagamento

Share this post

Eleatiche
Eleatiche
Il Transfer Pricing dei Beni Immateriali nei Gruppi Multinazionali
Condividi
person holding orange flower petals
Photo by Kvalifik on Unsplash

Le operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, in particolare quelle che coinvolgono beni immateriali come marchi, brevetti, know-how e software, sono oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità fiscali di tutto il mondo. Nell'ordinamento italiano, la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) trova il suo fondamento nell'art. 110, comma 7, del TUIR, che stabilisce un principio fondamentale: i componenti di reddito derivanti da transazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo devono essere determinati in base al principio di libera concorrenza. Questo significa che i prezzi applicati tra società consociate internazionali devono riflettere quelli che sarebbero stati concordati tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di mercato. La ratio di questa norma è evitare che, attraverso la manipolazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo, si possano trasferire utili verso giurisdizioni fiscalmente più favorevoli, erodendo la base imponibile nazionale. Dal 2017, la norma ha subito una significativa evoluzione, consentendo non solo rettifiche in aumento del reddito imponibile italiano, ma anche, su istanza del contribuente, rettifiche in diminuzione qualora dalle operazioni infragruppo derivi un maggior reddito imponibile rispetto a quello determinabile in base al valore normale (art. 31-quater del DPR 600/1973).

Questo post è per abbonati a pagamento.

Già abbonato a pagamento? Accedi
© 2025 Eleatiche
Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia a scrivere.Scarica l'app
Substack è la casa della grande cultura

Condividi