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Conferire marchi o brevetti in una società: profili fiscali

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apr 29, 2025
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Photo by Testalize.me on Unsplash

Il conferimento di un bene immateriale (come un marchio o un brevetto) in una società è un’operazione mediante la quale un soggetto apporta il diritto immateriale al capitale di una società, ricevendo in cambio partecipazioni (azioni o quote) della società stessa. Dal punto di vista fiscale, tale operazione viene trattata come una cessione imponibile salvo il caso in cui ricada in specifici regimi di neutralità previsti per i conferimenti d’azienda. Occorre distinguere due ipotesi: (1) il conferimento riguarda un singolo bene immateriale isolato, non costituente un’azienda o ramo autonomo; (2) il conferimento riguarda un intero complesso aziendale includente beni immateriali (marchi/brevetti) insieme ad altri elementi (ramo d’azienda). Nel primo caso, il TUIR (art. 9 e art. 175) considera il conferimento alla stregua di una cessione a titolo oneroso: il conferente realizza pertanto una plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale del bene conferito e il suo valore fiscale netto. A tal proposito l’art. 175 TUIR introduce il meccanismo del “realizzo controllato”, stabilendo che come valore di realizzo si assume il maggiore tra il valore contabile attribuito alle azioni ricevute dal conferente e quello attribuito al bene immateriale nel bilancio del conferitario. Questo meccanismo consente in pratica di evitare arbitraggi di valore: il conferente e il conferitario possono concordare di iscrivere il bene immateriale allo stesso valore contabile pre-conferimento, ottenendo il cosiddetto conferimento in continuità di valori(nessuna plusvalenza emergente), oppure, se uno dei due iscrive un valore maggiore, la differenza genera plusvalenza tassabile in capo al conferente.

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